| di IPSOdaily-Quotidiano di informazione Ipsoa Editore
Il Ministero dello Sviluppo economico illustra le misure contenute nello schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2006, che modifica alcune parti del D.Lgs. n. 192/2005, di recepimento della direttiva n. 2002/91 in materia di rendimento energetico nell'edilizia.
Gli edifici nuovi e quelli oggetto di compravendita dovranno essere muniti di un certificato che ne attesti la capacità di risparmio energetico.
Queste le «tappe» previste:
- dal 1° luglio 2007 scatta anche per i vecchi edifici (già esistenti o in fase di costruzione all'8 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2005) l'obbligo di certificazione energetica, ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare;
- dalla stessa data diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 mq, nel caso di compravendita dell'intero immobile;
- dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 mq, sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile;
- dal 1° luglio 2009, l'attestato di efficienza energetica diventa invece obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento. Dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica.
Lo schema di decreto provvede inoltre a fissare una disciplina transitoria in base alla quale - fino a quando non saranno emanate e rese operative le linee guida - la certificazione energetica potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione fatto dal progettista dell'edificio o dal direttore dei lavori. Vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010.
In tutti i nuovi edifici è previsto l'obbligo del solare termico per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda. Per i nuovi edifici è anche previsto l'obbligo di un impianto fotovoltaico, la cui potenza sarà definita da un apposito decreto ministeriale.
FONTE: IPSOdaily-Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa, Ipsoa Editore
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